Art. 14 · Consulenze esterne e partecipazione della società

Art. 14

Consulenze esterne e partecipazione della società

In vigore dal 16 dic 2013
Consulenze esterne e partecipazione della società 1.   L'attuazione del programma Euratom tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato: a) dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all'articolo 134 del trattato; b) da gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello istituiti dalla Commissione; c) dalle strutture di dialogo istituite nell'ambito di accordi internazionali di scienza e tecnologia; d) da attività di pianificazione; e) da consultazioni pubbliche mirate (anche con le autorità e i soggetti interessati a livello regionale e nazionale, ove appropriato); e f) da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili. 2.   Si tiene inoltre pienamente conto dei programmi di ricerca e innovazione stilati, tra gli altri, dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.
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