Art. 14
Consulenze esterne e partecipazione della società
In vigore dal 16 dic 2013
Consulenze esterne e partecipazione della società
1. L'attuazione del programma Euratom tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato:
a)
dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all'articolo 134 del trattato;
b)
da gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello istituiti dalla Commissione;
c)
dalle strutture di dialogo istituite nell'ambito di accordi internazionali di scienza e tecnologia;
d)
da attività di pianificazione;
e)
da consultazioni pubbliche mirate (anche con le autorità e i soggetti interessati a livello regionale e nazionale, ove appropriato); e
f)
da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.
2. Si tiene inoltre pienamente conto dei programmi di ricerca e innovazione stilati, tra gli altri, dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.
Storico versioni
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