Art. 5 · Modalità di attuazione

Art. 5

Modalità di attuazione

In vigore dal 13 dic 2013
Modalità di attuazione 1.   Il programma Ignalina è attuato mediante una o più modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare, attraverso sovvenzioni e appalti. 2.   La Commissione può affidare l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma Ignalina agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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