Art. 8
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 13 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta le appropriate misure volte a garantire che, durante lo svolgimento delle azioni finanziate dal presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, procedure per il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sia in base a documenti sia sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, dal finanziamento dell'Unione, in conformità delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14) al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere i controlli, le verifiche e le ispezioni sul posto di cui a tali paragrafi, secondo le loro rispettive competenze.
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