Art. 7
Deroghe per carni macinate e rifilature
In vigore dal 13 dic 2013
Deroghe per carni macinate e rifilature
In deroga all’, paragrafo 1, lettere a) e b), all’, paragrafo 2 e all’, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:
a)
«Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;
b)
«Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
c)
«Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;
d)
«Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;
e)
«Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:
i)
carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o
ii)
carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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