Art. 6
Deroga per carni provenienti da paesi terzi
In vigore dal 13 dic 2013
Deroga per carni provenienti da paesi terzi
In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».
Storico versioni
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