Art. 5 · Etichettatura della carne

Art. 5

Etichettatura della carne

In vigore dal 13 dic 2013
Etichettatura della carne 1.   L’etichetta delle carni, di cui all’, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni: a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti: i) per la specie suina: — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi, — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg, — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento, ii) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; iii) per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso; b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»; c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE». Tuttavia, qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi. 2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’ sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo. 3.   Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragrafi 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica: a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragrafi 1 o 2; b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
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