Art. 4
Gruppo di animali
In vigore dal 13 dic 2013
Gruppo di animali
1. Le dimensioni del gruppo di animali di cui all’ sono definite in base ai seguenti elementi:
a)
il numero di carcasse sezionate insieme e che costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento interessato, in caso di sezionamento delle carcasse;
b)
il numero di carcasse le cui carni costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento o di macinazione interessato, in caso di ulteriori operazioni di sezionamento o di macinazione.
2. Le dimensioni di una partita non possono superare la produzione di un giorno in un unico stabilimento.
3. Tranne il caso in cui si applica l’, gli stabilimenti in cui le carni vengono tagliate o macinate, all’atto della costituzione delle partite garantiscono che tutte le carcasse di una partita corrispondano agli animali alle cui carni si applicano le stesse indicazioni di etichettatura a norma dell’, paragrafi 1 o 2.
Storico versioni
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