Art. 3
Tracciabilità
In vigore dal 13 dic 2013
Tracciabilità
1. Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all’, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano.
2. Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire:
a)
il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
b)
la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, secondo il caso, alle indicazioni di cui agli agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne in conformità agli o 7 garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni conformemente agli o 7.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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