Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 13 dic 2013
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili di cui ai rispettivi codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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