Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2013
I prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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