Art. 1
In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è modificato come segue:
1)
Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:
«Articolo 4 bis
Per gli oli di cui all’, paragrafo 1, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.
Articolo 4 ter
Le indicazioni obbligatorie di cui all’, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.
(*1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"
2)
All’articolo 5, primo comma, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
Per gli oli di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.»;
3)
All’articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente nell’olio d’oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1536/92 (*2) e (CEE) n. 2136/89 (*3), se la presenza di oli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.
(*2) Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1)."
(*3) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio del 21 giugno 1989 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).»;"
4)
All’articolo 7, il secondo comma è soppresso;
5)
È inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Ogni Stato membro verifica la veridicità delle indicazioni dell’etichetta, in particolare la conformità della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2568/91. Per qualsiasi irregolarità accertata e nel caso in cui il produttore, confezionatore o venditore che figura sull’etichetta si trovi in un altro Stato membro, l’organismo di controllo dello Stato membro interessato chiede una verifica conformemente all’articolo 8, paragrafo 2.»;
6)
All’articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’ del regolamento (CEE) n. 2568/91, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello nazionale, in caso di violazioni del presente regolamento.»;
7)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:
a)
le domande di verifica ricevute in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;
b)
le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;
c)
le verifiche avviate conformemente all’articolo 8 bis, presentate in base al modello di cui all’allegato XXI del regolamento (CEE) n. 2568/91;
d)
il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.
La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.»;
8)
È inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo e (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).»
"
Storico versioni
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