Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 dic 2013
Disposizioni transitorie Le scorte esistenti prodotte ed etichettate prima del 3 gennaio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 3 gennaio 2014 possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere utilizzate fino al 3 luglio 2014.
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