Art. 9 · Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

Art. 9

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

In vigore dal 13 dic 2013
L’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie «1.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8). 2.   Le comunicazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 7, agli articoli 18 e 45, e all’articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono effettuate con mezzi elettronici tramite il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. Le comunicazioni sono effettuate sotto la responsabilità delle autorità competenti designate dagli Stati membri. (*8)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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