Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato: 1) all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.» 2) all’allegato III, la parte A è modificata come segue: a) alla lettera b), il secondo comma è soppresso; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Da ottobre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese: i) una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall’inizio della campagna di commercializzazione fino al mese precedente compreso; ii) una stima della produzione totale e del consumo interno di olio di oliva per l’intera campagna di commercializzazione nonché una stima delle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.»
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