Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) all’articolo 2 bis, è inserito il seguente paragrafo: "3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW."; 2) all’articolo 3, è inserito il seguente paragrafo: "5.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW."; 3) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 3 ter L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche."; 4) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 11 quater 1.   È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che: a) i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 9 maggio 2011; o b) i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari."; 5) all’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente: “f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e assistenza connessa, e purché, nel caso di svincolo di fondi o risorse economiche congelati, i fondi o le risorse economiche siano svincolati a favore delle Nazioni Unite per fornire o facilitare la fornitura di assistenza in Siria, conformemente al piano di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria (SHARP);”; 6) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: "h) necessari per l'evacuazione dalla Siria."; 7) è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 16 bis 1.   Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), prima del 15 dicembre 2013 non sono interessate dalle modifiche dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), previste dal regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio (4). 2.   Le richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 16, primo paragrafo, lettera f), presentate prima del 15 dicembre 2013 sono considerate ritirate a meno che la persona, l'entità o l'organismo confermi la propria intenzione di mantenere la richiesta dopo tale data (4)  Regolamento (UE) n. 1332/2013, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3)."" 8) È inserito il seguente articolo: "Articolo 21 quater 1.   In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure b) un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento."; 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.". 9) l’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XI.
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