Art. 8 · Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

Art. 8

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

In vigore dal 11 dic 2013
Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici 1.   L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti. 2.   A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell', paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato. 3.   In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l', paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.
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