Art. 47 · Procedura di comitato

Art. 47

Procedura di comitato

In vigore dal 11 dic 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell', la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l' del medesimo regolamento.
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