Art. 43 · Istituzione di consigli consultivi

Art. 43

Istituzione di consigli consultivi

In vigore dal 11 dic 2013
Istituzione di consigli consultivi 1.   Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell', paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'. 2.   In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi: a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano; b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura; c) un consiglio consultivo per i mercati; d) un consiglio consultivo per il Mar Nero. 3.   Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.
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