Art. 4 · Definizioni

Art. 4

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) "acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; 2) "risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare; 3) "risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili; 4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara; 5) "peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; 6) "inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro; 7) "rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione; 8) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all' dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat; 9) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi; 10) "rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare; 11) "pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate; 12) "pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio; 13) "tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo; 14) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata; 15) "limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco; 16) "valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato; 17) "taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco; 18) "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim); 19) "misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati; 20) "misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca; 21) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo; 22) "Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare; 23) "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all' del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (18), che il titolare può trasferire; 24) "capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (19); 25) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; 26) "licenza di pesca": la licenza quale definita all’, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (20); 27) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009; 28) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca; 29) "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati; 30) "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 31) "infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (21) e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; 32) "utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca; 33) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili; 34) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati; 35) "biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare; 36) "pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca; 37) "accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche: a)   "Mare del Nord": zone CIEM (22) IIIa e IV; b)   "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId; c)   "acque nordoccidentali": zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII; d)   "acque sudoccidentali": zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE (23) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie); e)   "Mar Mediterraneo": acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest; f)   "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.
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