Art. 39 · Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

Art. 39

Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

In vigore dal 11 dic 2013
Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.
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