Art. 23 · Piano di entrata/uscita

Art. 23

Piano di entrata/uscita

In vigore dal 11 dic 2013
Piano di entrata/uscita 1.   Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Al più tardi entro il 30 dicembre 2018, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica di tale piano.
Storico versioni

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