Art. 22 · Adeguamento e gestione della capacità di pesca

Art. 22

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

In vigore dal 11 dic 2013
Adeguamento e gestione della capacità di pesca 1.   Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità. 2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici. La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica. 3.   Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali. 4.   Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione. La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015. La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. 5.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca. 6.   La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 gennaio 2014 la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1380:oj#art-22