Art. 21 · Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Art. 21

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

In vigore dal 11 dic 2013
Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.
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