Art. 18 · Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

Art. 18

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione regionale sulle misure di conservazione 1.   Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli , nonché a misure ai sensi dell' e a piani specifici di rigetto ai sensi dell', paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. 3.   Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente. 4.   Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti: a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'; b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente; c) siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale; d) siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione. 6.   Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato. 7.   Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare. 8.   Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli , ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.
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