Art. 17 · Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

Art. 17

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In vigore dal 11 dic 2013
Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell', gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.
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