Art. 15 · Obbligo di sbarco

Art. 15

Obbligo di sbarco

In vigore dal 11 dic 2013
Obbligo di sbarco 1.   Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario: a) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: — piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto; — grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco; — pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia); — pesca del salmone nel Mar Baltico; b) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a); c) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nel: i) Mare del Nord — pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro; — pesca dello scampo; — pesca della sogliola comune e della passera di mare; — pesca del nasello; — pesca del gambero boreale; ii) Acque nordoccidentali — pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro; — pesca dello scampo; — pesca della sogliola comune e della passera di mare; — pesca del nasello; iii) Acque sudoccidentali — pesca dello scampo; — pesca della sogliola comune e della passera di mare; — pesca del nasello; iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura; d) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. 2.   Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo. 3.   Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l', paragrafi da 1 a 6, mutatis mutandis. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell', contenenti tali misure. 4.   L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle: a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP; b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema; c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis. 5.   I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all', comprese: a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1; b) l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 4, lettera b); c) disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti: i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione. Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti. Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta: i) di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e ii) di un punto percentuale nei due anni successivi; d) disposizioni sulla documentazione delle catture; e) se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10. 6.   Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell' del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell' del presente regolamento, atti delegati conformemente all' del presente regolamento, su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni, un piano specifico di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell' del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria. 7.   Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all', che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture. 8.   In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza. 9.   Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 10.   Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione. 11.   Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici. 12.   Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare. 13.   Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.
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