Art. 14 · Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

Art. 14

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

In vigore dal 11 dic 2013
Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali 1.   Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell', gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca. 2.   Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all', paragrafo 1.
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