Art. 10
Contenuto dei piani pluriennali
In vigore dal 11 dic 2013
Contenuto dei piani pluriennali
1. Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:
a)
l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
b)
obiettivi coerenti con quelli fissati all' e con le disposizioni pertinenti degli ;
c)
obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;
d)
scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
e)
valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all';
f)
obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all' e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;
g)
misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.
2. Un piano pluriennale può includere inoltre:
a)
altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all';
b)
indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
c)
se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.
3. Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.
Storico versioni
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