Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   La politica comune della pesca (PCP) riguarda: a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse; b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2.   La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte: a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato; b) nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi; c) da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
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