Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 dic 2013
Ambito di applicazione
1. La politica comune della pesca (PCP) riguarda:
a)
la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
b)
nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:
a)
nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;
b)
nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
c)
da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o
d)
da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
Storico versioni
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