Art. 8
Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori
In vigore dal 11 dic 2013
Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all', le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:
a)
adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
b)
canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
c)
promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
d)
verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;
e)
promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;
f)
ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
g)
promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;
h)
agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
a)
pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;
b)
evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell', paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli del presente regolamento.
3. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
a)
promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
b)
raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;
c)
raccogliere informazioni di tipo ambientale;
d)
pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;
e)
sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.
Storico versioni
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