Art. 42 · Informazioni sul mercato

Art. 42

Informazioni sul mercato

In vigore dal 11 dic 2013
Informazioni sul mercato 1.   La Commissione: a) raccoglie, analizza e diffonde attraverso l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale; b) fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori; c) vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato dell'Unione attraverso la catena di approvvigionamento e svolge analisi sulle tendenze di mercato; d) svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi. 2.   Per attuare il paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure: a) facilita l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente al diritto dell'Unione; b) mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato, fermo restando il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). 3.   Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
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