Art. 38 · Indicazione della zona di cattura o di produzione

Art. 38

Indicazione della zona di cattura o di produzione

In vigore dal 11 dic 2013
Indicazione della zona di cattura o di produzione 1.   L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all', paragrafo 1, lettera c) reca: a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO; b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi. 2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.
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