Art. 34 · Rispetto delle norme comuni di commercializzazione

Art. 34

Rispetto delle norme comuni di commercializzazione

In vigore dal 11 dic 2013
Rispetto delle norme comuni di commercializzazione 1.   I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono definite norme comuni di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo in conformità di tali norme. 2.   Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici.
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