Art. 31 · Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

Art. 31

Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

In vigore dal 11 dic 2013
Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso 1.   Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori del settore della pesca può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all' per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. 2.   Il prezzo limite non supera l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato. 3.   Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi: a) l'andamento della produzione e della domanda; b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato; c) la convergenza dei mercati; d) i redditi dei produttori; e) gli interessi dei consumatori. 4.   Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.
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