Art. 25 · Autorizzazione da parte della Commissione

Art. 25

Autorizzazione da parte della Commissione

In vigore dal 11 dic 2013
Autorizzazione da parte della Commissione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli . 2.   La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che: a) siano rispettate le disposizioni degli ; b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza; c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e d) non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell' TFUE. 3.   Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme. 4.   L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.
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