Art. 22
Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 11 dic 2013
Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:
a)
l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;
b)
le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), all' paragrafo 2, lettere a) e b) e all',paragrafo 3, lettere da a) a e).
c)
siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.
Storico versioni
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