Art. 18
Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri
In vigore dal 11 dic 2013
Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli . Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.
2. Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.
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