Art. 15
Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori
In vigore dal 11 dic 2013
Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori
Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
Storico versioni
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