Art. 8 · Forme di sovvenzione e costi ammissibili

Art. 8

Forme di sovvenzione e costi ammissibili

In vigore dal 11 dic 2013
Forme di sovvenzione e costi ammissibili 1.   Le sovvenzioni concesse ai sensi del presente regolamento possono assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I programmi di lavoro di cui all' del presente regolamento stabiliscono le forme di sovvenzione utilizzabili per il finanziamento delle azioni. 2.   Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi nei primi programmi di lavoro pluriennali e annuali possono essere considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014. 3.   Solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune si estenda al territorio di paesi terzi e l’azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto interessato. 4.   Il costo delle apparecchiature e infrastrutture può essere considerato interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario. 5.   Le spese relative agli studi ambientali sulla tutela dell’ambiente e sulla conformità al pertinente diritto dell’Unione possono essere considerate ammissibili. 6.   Le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile, fatta eccezione per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti conformemente a un regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. 7.   I costi ammissibili includono l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") in conformità dell'articolo 126, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Riguardo all'importo di 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione da spendere negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione le norme di ammissibilità concernenti l'IVA sono quelle applicabili al Fondo di coesione di cui a un regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. 8.   I criteri di ammissibilità dei costi sostenuti dai beneficiari si applicano, mutatis mutandis, ai costi sostenuti dagli organismi di attuazione.
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