Art. 4 · Obiettivi settoriali specifici

Art. 4

Obiettivi settoriali specifici

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi settoriali specifici 1.   Fatti salvi gli obiettivi generali di cui all', l'MCE contribuisce al conseguimento degli obiettivi settoriali specifici di cui agli del presente articolo. 2.   Nel settore dei trasporti, fornire sostegno ai progetti di interesse comune identificati nell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013che perseguono gli obiettivi indicati di seguito e ulteriormente precisati nell' di tale regolamento: a) eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere. Il conseguimento di questo obiettivo si misura in base: i) al numero di collegamenti transfrontalieri nuovi o migliorati; ii) al numero di chilometri di linea ferroviaria adeguati allo standard di scartamento nominale europeo e dotati di ERTMS; iii) al numero di strozzature eliminate e al numero di sezioni incrementate in capacità site su direttrici di tutti i modi di trasporto che hanno ricevuto finanziamenti dall'MCE; iv) alla lunghezza della rete delle vie navigabili interne per categoria nell'Unione, e v) alla lunghezza della rete ferroviaria nell'Unione aggiornata in base ai requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1315/2013; b) garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza. Il conseguimento di questo obiettivo si misura in base: i) al numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi per veicoli che utilizzano la rete centrale TEN-T per il trasporto stradale nell'Unione; ii) al numero di porti interni e marittimi della rete centrale TEN-T dotati di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi nell'Unione; e iii) alla riduzione del numero di vittime sulla rete stradale nell'Unione; c) ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto. Il conseguimento di questo obiettivo si misura in base: i) al numero di piattaforme logistiche multimodali, inclusi porti interni e marittimi e aeroporti collegati alla rete ferroviaria, e terminali ferroviario-stradali migliorati; ii) al numero di collegamenti migliorati o nuovi tra porti attraverso le autostrade del mare; iii) al numero di chilometri di vie navigabili interne dotate di RIS; e iv) al grado di diffusione del sistema SESAR, di VTMIS e di ITS per il settore stradale. Gli indicatori di cui al presente paragrafo non si applicano agli Stati membri che non dispongono di una rete ferroviaria o di una rete delle vie navigabili interne. Tali indicatori non sono intesi come criteri di selezione o di ammissibilità delle azioni di sostegno a titolo dell'MCE. Percentuali indicative che rispecchiano parte delle complessive risorse di bilancio di cui all', paragrafo 1, lettera a), da assegnare a ciascuno dei tre obiettivi specifici nel settore dei trasporti sono stabilite nella parte IV dell'allegato I del presente regolamento. La Commissione non può discostarsi dalle percentuali indicative di più di cinque punti percentuali; 3.   nel settore dell'energia, fornire sostegno ai progetti di interesse comune che perseguono uno o più tra gli obiettivi seguenti: a) accrescere la competitività promuovendo l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e l'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas.Il conseguimento di tale obiettivo è misurato ex post in base: i) al numero di progetti che assicurano in maniera efficace l'interconnessione delle reti degli Stati membri e l'eliminazione dei vincoli interni; ii) alla riduzione o eliminazione dell'isolamento energetico degli Stati membri; iii) alla percentuale della capacità di trasmissione di energia elettrica oltre frontiera rispetto alla capacità di generazione elettrica installata negli Stati membri interessati; iv) alla convergenza dei prezzi dei mercati del gas e/o dell'energia elettrica degli Stati membri interessati; e v) alla percentuale dei picchi più alti di domanda dei due Stati membri interessati, coperti da interconnessioni per flussi di gas reversibili; b) migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Il conseguimento di tale obiettivo è misurato ex post in base: i) al numero di progetti che permettono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, dei fornitori e delle vie di approvvigionamento; ii) al numero di progetti che accrescono la capacità di stoccaggio; iii) alla resilienza del sistema, tenendo conto del numero di interruzioni del servizio e della loro durata; iv) all'entità della decurtazione evitata di energie rinnovabili; v) al collegamento di mercati isolati a fonti di approvvigionamento più diversificate; vi) all'uso ottimale delle infrastrutture energetiche; c) contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, attraverso, tra l'altro, l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e attraverso lo sviluppo di reti energetiche intelligenti e reti dell'anidride carbonica. Il conseguimento di tale obiettivo è misurato ex post in base: i) alla quantità di energia elettrica rinnovabile trasmessa dai luoghi di produzione ai principali centri di consumo e stoccaggio; ii) all'entità della decurtazione evitata di energie rinnovabili; iii) al numero di progetti di reti intelligenti realizzati che hanno beneficiato dell'MCE e alle risposte da essi offerte per soddisfare la domanda; iv) alla quantità di emissioni di CO2 evitate grazie ai progetti che hanno beneficiato dell'MCE. Gli indicatori di cui al presente paragrafo utilizzati per la misurazione ex post del conseguimento degli obiettivi non costituiscono criteri di selezione o di ammissibilità delle azioni di sostegno a titolo dell'MCE. Le condizioni che disciplinano l'ammissibilità dei progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione sono indicate nell' del regolamento (UE) n. 347/2013, mentre i criteri di selezione applicabili ai progetti di interesse comune sono enunciati nell' dello stesso regolamento. 4.   Nel settore delle telecomunicazioni, prevedere azioni a sostegno dei progetti di interesse comune che perseguono gli obiettivi precisati in un regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione.
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