Art. 16 · Azioni in paesi terzi

Art. 16

Azioni in paesi terzi

In vigore dal 11 dic 2013
Azioni in paesi terzi Le azioni in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato per mezzo degli strumenti finanziari se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1316:oj#art-16