Art. 13 · Appalti

Art. 13

Appalti

In vigore dal 11 dic 2013
Appalti 1.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici eseguite dalla Commissione o da uno degli organismi di cui all’, paragrafo 3, per proprio conto o congiuntamente con gli Stati membri possono: a) prevedere condizioni specifiche quali il luogo di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, se tali condizioni sono debitamente giustificate dagli obiettivi delle azioni e a patto che non violino i principi dell'Unione e nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici; b) autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (“multiple sourcing”). 2.   In casi debitamente giustificati e se l’attuazione delle azioni lo richiede, il paragrafo 1 può applicarsi anche alle procedure di aggiudicazione degli appalti eseguite dai beneficiari di sovvenzioni.
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