Art. 13
Appalti
In vigore dal 11 dic 2013
Appalti
1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici eseguite dalla Commissione o da uno degli organismi di cui all’, paragrafo 3, per proprio conto o congiuntamente con gli Stati membri possono:
a)
prevedere condizioni specifiche quali il luogo di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, se tali condizioni sono debitamente giustificate dagli obiettivi delle azioni e a patto che non violino i principi dell'Unione e nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (“multiple sourcing”).
2. In casi debitamente giustificati e se l’attuazione delle azioni lo richiede, il paragrafo 1 può applicarsi anche alle procedure di aggiudicazione degli appalti eseguite dai beneficiari di sovvenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1316:oj#art-13