Art. 56 · Ritardi nel completamento della rete centrale

Art. 56

Ritardi nel completamento della rete centrale

In vigore dal 11 dic 2013
Ritardi nel completamento della rete centrale In caso di significativo ritardo nell'avvio o nel completamento dei lavori attinenti alla rete centrale, la Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di spiegare le ragioni di tale ritardo. Gli Stati membri forniscono le ragioni del ritardo entro tre mesi. Sulla base della risposta fornita, la Commissione consulta gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo.
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