Art. 55
Autorità di contatto unica
In vigore dal 11 dic 2013
Autorità di contatto unica
Gli Stati membri possono nominare una autorità di contatto unica per facilitare e coordinare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative a progetti di interesse comune, in particolare progetti transfrontalieri, in conformità al diritto dell'Unione applicabile.
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