Art. 54 · Riesame

Art. 54

Riesame

In vigore dal 11 dic 2013
Riesame 1.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, se del caso previa consultazione degli Stati membri e con l'assistenza dei coordinatori europei, procede a un riesame della realizzazione della rete centrale, valutando: a) la conformità alle disposizioni del presente regolamento; b) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento; c) i cambiamenti dei flussi di trasporto di passeggeri e di merci; d) lo sviluppo degli investimenti nell'ambito delle infrastrutture nazionali di trasporto; e) la necessità di apportare modifiche al presente regolamento. La valutazione prende inoltre in esame, tra l'altro, l'impatto dei modelli di traffico in evoluzione e i pertinenti sviluppi nei piani di investimento nelle infrastrutture. Oltre a svolgere tale riesame, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta se nuove sezioni, quali taluni precedenti progetti prioritari transfrontalieri elencati nella decisione n. 661/2010/UE debbano essere incluse nella rete centrale. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa. 2.   Nell'effettuare tale riesame la Commissione valuta se la rete centrale prevista dal presente regolamento possa conformarsi alle disposizioni del capo III entro il 2030, tenendo conto della situazione economica e di bilancio dell'Unione e dei singoli Stati membri. La Commissione valuta inoltre, in consultazione con gli Stati membri, se la rete centrale debba essere modificata tenendo conto dell'evoluzione dei flussi di trasporto e della programmazione nazionale degli investimenti. Se necessario, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento. Per tale proposta la Commissione può altresì specificare la data per il completamento della rete globale previsto all', paragrafo 2.
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