Art. 41 · Nodi della rete centrale

Art. 41

Nodi della rete centrale

In vigore dal 11 dic 2013
Nodi della rete centrale 1.   I nodi della rete centrale sono indicati nell'allegato II e comprendono: a) nodi urbani, inclusi i relativi porti e aeroporti; b) porti marittimi e porti di navigazione interna; c) punti di attraversamento della frontiera verso i paesi vicini; d) terminali ferroviario-stradali; e) aeroporti passeggeri e merci. 2.   I porti marittimi della rete centrale di cui all'allegato II, parte 2 sono collegati con l'infrastruttura del trasporto stradale e ferroviario e, ove possibile, delle vie navigabili interne della rete transeuropea dei trasporti entro il 31 dicembre 2030, salvo ove limitazioni fisiche impediscano tale collegamento. 3.   I principali aeroporti indicati nell'allegato II, parte 2 sono collegati con l'infrastruttura del trasporto stradale e ferroviario della rete transeuropea dei trasporti entro il 31 dicembre 2050, salvo ove limitazioni fisiche impediscano tale collegamento. Tenendo conto della potenziale domanda di traffico, tali aeroporti sono integrati nella rete ferroviaria ad alta velocità ogniqualvolta ciò sia possibile.
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