Art. 37 · Accessibilità per tutti gli utenti

Art. 37

Accessibilità per tutti gli utenti

In vigore dal 11 dic 2013
Accessibilità per tutti gli utenti L'infrastruttura dei trasporti consente una mobilità senza ostacoli e l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri con disabilità. La progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura dei trasporti rispetta i pertinenti requisiti fissati nel diritto dell'Unione.
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