Art. 37
Accessibilità per tutti gli utenti
In vigore dal 11 dic 2013
Accessibilità per tutti gli utenti
L'infrastruttura dei trasporti consente una mobilità senza ostacoli e l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri con disabilità.
La progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura dei trasporti rispetta i pertinenti requisiti fissati nel diritto dell'Unione.
Storico versioni
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