Art. 23
Priorità per lo sviluppo dell'infrastruttura marittima
In vigore dal 11 dic 2013
Priorità per lo sviluppo dell'infrastruttura marittima
Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura marittima e oltre alle priorità di cui all' è data priorità a quanto segue:
a)
promuovere le autostrade del mare, compresa la navigazione su rotte brevi, favorire lo sviluppo delle connessioni con l'entroterra e, in particolare, sviluppare misure che migliorino le prestazioni ambientali del trasporto marittimo secondo i requisiti applicabili in conformità del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali pertinenti;
b)
l'interconnessione dei porti marittimi con le vie navigabili interne;
c)
l'attuazione del VTMIS e dei servizi marittimi elettronici;
d)
l'introduzione di nuove tecnologie e l'innovazione per la promozione di combustibili alternativi e il trasporto marittimo ad efficienza energetica, ivi compreso il GNL;
e)
modernizzare ed estendere la capacità dell'infrastruttura necessaria per le operazioni di trasporto all'interno dell'area portuale.
Storico versioni
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