Art. 15 · Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto

Art. 15

Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto

In vigore dal 11 dic 2013
Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto 1.   Gli Stati membri garantiscono che i porti interni siano collegati con l'infrastruttura stradale o ferroviaria. 2.   I porti interni offrono almeno un terminale merci aperto a tutti gli operatori in modo non discriminatorio e applicano tariffe trasparenti. 3.   Gli Stati membri garantiscono che: a) fiumi, canali e laghi siano conformi ai requisiti minimi delle vie navigabili di classe IV come stabilito dalla nuova classificazione delle vie navigabili interne stabilita dalla conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e che vi sia altezza libera di passaggio sotto i ponti, fatti salvi gli del presente regolamento. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione concede esenzioni dai requisiti in materia di pescaggio (meno di 2,50 m) e di altezza minima sotto i ponti (meno di 5,25 m); b) fiumi, canali e laghi siano mantenuti per preservare lo stato di buona navigazione; nel rispetto del diritto ambientale applicabile; c) fiumi, canali e laghi siano dotati di RIS.
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