Art. 9 · Diffusione dei risultati e comunicazione

Art. 9

Diffusione dei risultati e comunicazione

In vigore dal 11 dic 2013
Diffusione dei risultati e comunicazione 1.   La Commissione informa le parti interessate dell'Unione, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai risultati dell'attuazione del programma e le invita ad uno scambio di opinioni in materia. 2.   I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono regolarmente e adeguatamente comunicati e divulgati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al pubblico, per ottimizzarne l'impatto e la sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione. 3.   Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono relative agli obiettivi generali del presente regolamento, e forniscono informazioni in merito a tali priorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1296:oj#art-9